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Alla maggiore spesa relativa alla concessione dei canoni previsti dall'art. 52 dell'Accordo aggiuntivo di cui all'art. 1 della presente legge, ammontante fino al 30 giugno 1954 a lire 757.500.000, si provvedera' per lire 135.000.000 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 494 dello stato di previsione della, spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e per lire 622.500.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 516 del predetto stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55.
Testo in vigore dal 25 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
