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Il Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero del tesoro, e' autorizzato a provvedere, direttamente o mediante concessione, alla ricostruzione della ferrovia Rimini-San Marino ed al suo esercizio per la durata di anni tredici dalla data di riapertura dell'esercizio stesso.

Testo in vigore dal 25 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

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