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Ove alla ricostruzione della ferrovia si provveda mediante concessione, il pagamento del corrispettivo che sara' in definitiva accordato con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' essere fatto a misura dell'esecuzione dei relativi lavori in rapporto all'ammontare totale della spesa che sara' ritenuta ammissibile in sede di approvazione del progetto esecutivo ed in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi. Il corrispettivo di costruzione sara' assoggettato a revisione con le norme e con le modalita' di cui all'art. 5 della legge 14 giugno 1949, n. 410.

Testo in vigore dal 25 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

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