Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Alla spesa occorrente per la ricostruzione della ferrovia, da contenere per la parte a carico del Governo italiano entro il limite complessivo di lire 350.000.000, si fara' fronte per lire 200.000.000 con i fondi gia' stanziati nel bilancio del Ministero dei trasporti per la concessione di concorsi dello Stato, ai sensi della legge 14 giugno 1949, n. 410. Per la residua spesa di lire 150.000.000 si provvedera' a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.
Testo in vigore dal 25 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
