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La sovvenzione per l'esercizio della linea, il cui importo verra' rimborsato per la meta' dal Governo sanmarinese al Governo italiano, sara' determinata in misura forfetaria, per la durata di tredici anni dalla data di riapertura dell'esercizio stesso, in base ad apposito piano finanziario, da istituire con le modalita' vigenti in materia di concessioni ferroviarie, e le condizioni ed obblighi relativi di concessione saranno determinati dal Ministro per i trasporti d'intesa col Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La Convenzione con la Societa' concessionaria sara' approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti nonche' dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.
Testo in vigore dal 25 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
