ED INSEGNANTI 1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', istituto superiore, scuola od altro istituto di istruzione e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attivita' di insegnamento o di ricerca, per le quali e' assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente. 2. Il presente Articolo non si applica ai redditi derivanti da ricerche se tali ricerche sono intraprese principalmente nell'interesse personale di una o piu' persone determinate.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;712~convenzione-art20 · fonte su Normattiva