[1]Professori ed insegnanti

[2]1. Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal governo e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, e' esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attivita' di ricerca qualora la ricerca e' effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.

Testo vigente dal 18 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~convenzione-art20 · fonte su Normattiva