di altre disposizioni 1. Qualora una situazione sia disciplinata tanto del presente Accordo quanto da un altro Accordo internazionale, a cui sono Parti entrambe le Parti Contraenti, o dal diritto internazionale in generale, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni piu' favorevoli, caso per caso. 2. Qualora il trattamento previsto da una Parte Contraente per gli investitori dell'altra Parte Contraente conformemente con le proprie leggi, i propri regolamenti o altre disposizioni o contratti specifici sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, sara' concesso il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;713~accordo-art11 · fonte su Normattiva