delle Controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie tra le Parti Contraenti per quanto riguarda l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno per quanto possibile essere composte amichevolmente attraverso i canali diplomatici. 2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi a decorrere dalla data in cui una delle Parti Contraenti l'ha notificata per iscritto all'altra Parte Contraente, essa sara' sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc, come previsto dalle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale arbitrale sara' costituito nella maniera seguente: ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale entro due mesi a decorrere dalla ricezione della richiesta di arbitrato. Successivamente questi due membri selezioneranno un cittadino di uno Stato terzo che agira' in qualita' di Presidente. Il presidente dovra' essere designato entro tre mesi a decorrere dalla data di designazione degli altri due membri. 4. Se le nomine non sono state concordate entro i termini di tempo previsti al paragrafo 3 del presente Articolo, ciascuna delle Parti Contraenti, in mancanza di ogni altra intesa, puo' rivolgersi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia affinche' proceda alle nomine entro tre mesi. Qualora il Presidente della Corte fosse cittadino di una delle due Parti Contraenti, o si dovesse trovare in altra maniera nell'impossibilita' di 45/esercitare questa funzione, la richiesta dovra' essere rivolta al Vice Presidente della Corte. Se il Vice-Presidente della Corte e' egli stesso cittadino di una delle Parti Contraenti o si trova anche'esso nell'impossibilita' di esercitare questa funzione per qualsiasi ragione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano, che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti, sara' invitato a procedere alle nomine. 5. Il Tribunale arbitrale deliberera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitro ed i propri costi relativi alle udienze. Le spese relative al Presidente e tutti gli altri oneri saranno equamente divise tra le Parti Contraenti. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
