nazionale e Clausola della nazione piu' favorita

  • 1)Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi.
  • 2)Il trattamento accordato agli investitori di ciascuna Parte Contraente, per quanto riguarda la gestione, la conservazione, l'uso, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento o la destinazione dei loro investimenti non sara' meno favorevole di quello accordato alle similari attivita' connesse con investimenti, di investitori propri o di ogni altro Paese terzo.
  • 3)Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti non possono avvalersi del trattamento nazionale al fine di beneficiare degli aiuti, doni, prestiti, assicurazioni e garanzie esclusivamente concesse dal Governo di una delle Parti Contraenti ai suoi concittadini o societa' nell'ambito delle attivita' dei programmi di sviluppo nazionale.
  • 4)Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti non possono avvalersi del trattamento concesso agli investitori di uno Stato terzo da entrambe le Parti Contraenti nell'ambito di un'unione doganale, di un mercato comune, di una zona di libero scambio, di un accordo regionale o subregionale, di un accordo economico internazionale multilaterale, di un accordo stipulato tra una Parte Contraente ed uno Stato terzo al fine di evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;714~accordo-art3 · fonte su Normattiva