per danni o perdite

  • 1)Qualora gli investimenti effettuati da investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte contraente a seguito di guerre, conflitti armati, stati di emergenza o altri eventi analoghi, essi saranno risarciti in misura equa ed adeguata per la perdita subita dalla Parte contraente sul di cui territorio l'investimento ha subito tale perdita.
  • 2)Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno, per quanto riguarda le questioni previste nel presente articolo di questo Accordo, lo stesso trattamento previsto per gli investitori della Parte Contraente o, in ogni caso, avranno trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi terzi.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;714~accordo-art4 · fonte su Normattiva