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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2263, contenente modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge 24 giugno 1923, n. 1395, riguardante, la tutela del titolo dell'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 2 aprile 1936 - Anno XIV

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]Mussolini - Solmi - Di Revel - De Vecchi Di Val Cismon - Cobolli-Gigli.

[12]Visto il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 6 maggio 1936 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1936-04-02;715~art1 · fonte del testo