dei civili e di beni di natura civile 1. E' vietato, in ogni circostanza, fare della popolazione civile in quanto tale, dei civili isolati o di beni di natura civile, l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie. 2. E' vietato, in ogni circostanza, fare di un obiettivo militare situato all'interno di una concentrazione di civili, l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie lanciate via aeronave. 3. E' inoltre vietato fare di un obiettivo militare situato all'interno di una concentrazione di civili, l'oggetto di un attacco per mezzo di armi incendiarie lanciate per mezzo di aeronave, salvo quando tale obiettivo militare e' chiaramente separato dalla concentrazione di civili e quando tutte le precauzioni possibili sono state adottate per limitare gli effetti incendiari all'obiettivo militare e per evitare, o comunque minimizzare, perdite accidentali di vite umane nella popolazione civile, ferite che potrebbero essere causate ai civili e danni causati a beni di natura civile. 4. E' vietato sottoporre le foreste ed altri tipi di rivestimenti vegetali ad attacchi per mezzo di armi incendiarie salvo se questi elementi naturali sono utilizzati per coprire, dissimulare o camuffare combattenti o altri bersagli militari, o costituiscono essi-stessi obiettivi militari.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;715~protocollo-iii-art2 · fonte su Normattiva