Come compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, conformemente all'art. 1 di questo Accordo, il Governo della Repubblica italiana versera' al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia una somma complessiva di L. 600 milioni per ogni anno di validita' di questo Accordo. La somma di cui al capoverso precedente sara' pagata in due rate uguali di cui la prima al piu' tardi il 15 gennaio, e la seconda al piu' tardi il 15 luglio di ogni anno della validita' dell'Accordo. Il Governo della Repubblica italiana versera' le suddette somme nei termini suindicati sul conto della Banca Nazionale di Jugoslavia "conto estero in lire multilaterali" presso la Banca d'Italia - Roma in favore del Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Testo vigente dal 22 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;717~accordo-art16 · fonte su Normattiva