Il Governo della Repubblica italiana fara' pervenire al Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, per il consenso, le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste dal presente accordo. Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia restituira' al Governo della Repubblica italiana, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, le autorizzazioni speciali debitamente vistate. Entro il medesimo termine di 30 giorni esso indichera' anche le autorizzazioni cui non abbia ritenuto di dare il suo consenso e che potranno quindi essere sostituite. Se il visto e' stato negato per il non gradimento del comandante della nave, da parte italiana potra' essere presentata altra autorizzazione speciale per la stessa nave, ma con un diverso comandante. Nel caso che, nel corso della stagione di pesca, si verifichi la sostituzione del comandante di una nave munita dell'autorizzazione speciale per la pesca, il visto relativo a tale sostituzione verra' apposto sull'autorizzazione speciale a cura della rappresentanza diplomatica jugoslava a Roma.

Testo vigente dal 3 settembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-14;404~accordo-art5 · fonte su Normattiva