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Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630 del codice penale, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica od una collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis del codice penale. Se il fatto e' di lieve entita' si applicano le pene previste dall'articolo 605 del codice penale aumentate dalla meta' a due terzi.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1985 al 6 aprile 2018

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 163/2007

    Parametro
    8 maggio 2007

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007. F.to: Franc…

    Art. 630 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 605 c.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~art3 · fonte su Normattiva