[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE relativa alla cattura degli ostaggi Gli Stati parti della presente Convenzione, Tenendo presenti gli obiettivi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e allo sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione tra gli Stati. Riconoscendo in particolare che ciascuno ha diritto alla vita, alla liberta' e alla sicurezza personale, come proclamato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Riaffermando i principi dell'eguaglianza dei diritti dei popoli e del loro diritto all'autodeterminazione, contemplati dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione sui Principi del Diritto Internazionale in materia di relazioni amichevoli e di cooperazione tra gli Stati in conformita' alla Carta delle Nazioni Unite, nonche' dalle altre risoluzioni in materia dell'Assemblea Generale. Considerando che la cattura di ostaggi e' un reato che preoccupa seriamente la comunita' internazionale e che in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, chiunque commetta un atto di cattura di ostaggi deve essere perseguito in giudizio o estradato. Convinti della necessita' impellente di sviluppare la cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci tendenti a prevenire, reprimere e punire qualunque atto di cattura di ostaggi quale manifestazione del terrorismo internazionale. Hanno convenuto quanto segue:

[3]1. Commette un reato di cattura di ostaggi ai sensi della presente Convenzione chiunque catturi una persona (chiamata qui di seguito "ostaggio"), o la detenga e minacci di ucciderla, ferirla o di continuare a detenerla per costringere una terza parte, cioe', uno Stato, un'organizzazione internazionale intergovernativa, una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone, a compiere un atto qualunque o ad astenersene quale condizione esplicita o implicita per la liberazione dell'ostaggio. 2. Commette ugualmente un reato ai fini della presente Convenzione chiunque:

  • a)tenti di commettere un atto di cattura di ostaggi, o;
  • b)si renda complice di una persona che commette o tenta di commettere un atto di cattura di ostaggi.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~convenzione-art1 · fonte su Normattiva