Nella misura in cui le Convenzioni di Ginevra del 1949 per la protezione delle vittime della guerra o i Protocolli addizionali possono applicarsi a un atto di cattura di ostaggi e nella misura in cui gli Stati parti alla presente Convenzione sono tenuti, in virtu' di dette Convenzioni, a perseguire o a consegnare l'autore della cattura di ostaggi, la presente Convenzione non verra' applicata ad un atto di cattura di ostaggi commesso durante conflitti armati, come definiti nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei relativi Protocolli, ivi compresi i conflitti armati, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 1 del Protocollo addizionale I del 1977, nei quali i popoli lottano contro il dominio coloniale l'occupazione straniera e i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione, affermato dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~convenzione-art12 · fonte su Normattiva