Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979
Art. 2 (Convenzione)
Ciascuno Stato parte rendera' punibili i reati previsti dall'articolo 1 con pene adeguate che tengano conto della natura grave di detti reati.
Testo vigente dal 12 dicembre 1985
