Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno l'applicazione dei trattati sull'asilo politico, in vigore alla data di adozione della presente Convenzione, per quanto riguarda gli Stati parti di detti trattati; tuttavia uno Stato parte della presente Convenzione non potra' invocare detti trattati nei confronti di un altro Stato parte alla presente Convenzione che non e' parte di detti trattati.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~convenzione-art15 · fonte su Normattiva