Art. 19 (Convenzione)
1. Ogni Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. 2. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data in cui la notifica sara' stata ricevuta dal Segretario generale delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 12 dicembre 1985
