Art. 9 (Convenzione)
Qualora lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato ritenga che le circostanze lo richiedano, assumera', a norma della propria legislazione nazionale, provvedimenti idonei, ivi compresa la detenzione, a garantire la presenza del suddetto presunto autore ai fini della punizione o della estradizione. I provvedimenti assunti ai termini del presente articolo saranno notificati senza indugio agli Stati tenuti ad esercitare la loro giurisdizione, a norma del disposto dell'articolo 8, nonche', se del caso, a qualsiasi altro Stato interessato.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
