Qualora lo Stato contraente sul cui territorio si trova il presunto autore del reato ritenga che le circostanze lo richiedano, assumera', a norma della propria legislazione nazionale, provvedimenti idonei, ivi compresa la detenzione, a garantire la presenza del suddetto presunto autore ai fini della punizione o della estradizione. I provvedimenti assunti ai termini del presente articolo saranno notificati senza indugio agli Stati tenuti ad esercitare la loro giurisdizione, a norma del disposto dell'articolo 8, nonche', se del caso, a qualsiasi altro Stato interessato.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;704~convenzione-art9 · fonte su Normattiva