1. La Commissione europea per i problemi penali del Consiglio d'Europa verra' tenuta informata circa l'applicazione della presente Convenzione. 2. Essa fara' tutto quanto sara' necessario per facilitare una soluzione amichevole di qualsiasi difficolta' possa sorgere a seguito della esecuzione della Convenzione.
Testo vigente dal 12 dicembre 1985
