1. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali del Consiglio d'Europa segue l'esecuzione della presente Convenzione e fara' di tutto per facilitare il regolamento amichevole delle eventuali difficolta' che dovessero sorgere nell'esecuzione della convenzione. 2. Il Comitato Europeo per i Problemi Criminali puo', alla luce dell'evoluzione tecnica, sociale ed economica, formulare e sottoporre al comitato dei Ministri del consiglio d'Europa proposte al fine di emendare o di completare le disposizioni della presente Convenzione e, in particolare, di modificare il contenuto dell'Allegato 1.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;186~convenzione-art17 · fonte su Normattiva