Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983
Art. 23 (Convenzione)
amichevole Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sara' informato della applicazione della presente Convenzione e fara' quanto necessario per facilitare la composizione amichevole di ogni difficolta' che puo' nascere per la sua applicazione.
Testo vigente dal 11 agosto 1988
