- Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale cessione, si applicheranno le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 9 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;72~accordo-art7 · fonte su Normattiva