[1]- Surroga

[2]Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia fornito una garanzia in relazione a rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento dei versamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione, verranno applicate le disposizioni previste agli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;258~accordo-art7 · fonte su Normattiva