[1]' INTELLETTUALE
[2]Le Parti s'impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti, nonche', per la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione Europea.
Testo vigente dal 25 maggio 2021
