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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2119, che disciplina il commercio della manna, con le seguenti modificazioni:

[9]All'ultimo comma dell'articolo 4, le parole: «dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste»: sono sostituite dalle altre: «con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni».

[10]Dopo l'articolo 7 e' inserito un nuovo articolo 8 del seguente tenore: «Gli atti (note, conti, fatture, ecc.) strettamente connessi con le operazioni di ammasso della manna, sono esenti dalla tassa di bollo».

[11]Gli articoli 8, 9, 10 diventano 9, 10, 11.

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 28 aprile 1938 - Anno XVI

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]Mussolini - Rossoni - Solmi - Lantini

[16]Visto, il Guardasigilli: Solmi

Testo in vigore dal 13 giugno 1938 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1938-04-28;724~art1 · fonte del testo