I due Governi faciliteranno la realizzazione della Zona adottando, ciascuno sul proprio territorio, tutte le misure di propria competenza affinche' gli organi responsabili assicurino alla Zona l'approvvigionamento di acqua, di energia elettrica e di gas, ed inoltre le telecomunicazioni ed il collegamento stradale e ferroviario della Zona con le linee di comunicazione nazionali.

Testo vigente dal 21 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73~allegato-protocollo-art8 · fonte su Normattiva