[1]Collegamenti per le comunicazioni e telecomunicazioni tra le Parti

[2]Le Autorita' Competenti possono, ai fini dell'attuazione del presente Accordo, intensificare le comunicazioni reciproche adottando le seguenti misure: nomina dei contatti, aventi, se possibile, una buona conoscenza della lingua dell'altra Parte; distacco a breve termine di esperti nel territorio dell'altra Parte, a richiesta; visite di studio reciproche di esperti; scambio di informazioni sui pertinenti collegamenti delle telecomunicazioni ed indirizzi di posta elettronica delle Autorita' Competenti.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;159~accordo-art5 · fonte su Normattiva