[1]Collegamenti per le comunicazioni e telecomunicazioni tra le Parti
[2]Le Autorita' Competenti possono, ai fini dell'attuazione del presente Accordo, intensificare le comunicazioni reciproche adottando le seguenti misure: nomina dei contatti, aventi, se possibile, una buona conoscenza della lingua dell'altra Parte; distacco a breve termine di esperti nel territorio dell'altra Parte, a richiesta; visite di studio reciproche di esperti; scambio di informazioni sui pertinenti collegamenti delle telecomunicazioni ed indirizzi di posta elettronica delle Autorita' Competenti.
Testo vigente dal 2 novembre 2017
