Al fine di regolare la materia delle assicurazioni sociali e delle pensioni di vecchiaia delle persone indicate all'articolo 3 del presente Trattato, le due Parti concluderanno appena possibile un Accordo relativo alle questioni che, secondo il Protocollo Generale del 14 novembre 1957, non sono gia' regolate dall'Accordo stipulato fra di esse in pari data. A questo fine, i due Governi inizieranno negoziati entro un termine di due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente Trattato. Fino alla conclusione dell'accordo previsto al primo paragrafo di questo articolo, la salvaguardia degli interessi delle persone che attualmente godono di assicurazioni sociali o di pensioni di vecchiaia, e che rientrano nel novero di quelle indicate all'articolo 3 del presente Trattato, e' assicurata dalle misure che figurano all'Allegato IX del presente Trattato.

Testo vigente dal 21 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73~trattato-art5 · fonte su Normattiva