[1]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA PER IL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI DI SICUREZZA SOCIALE AI SENSI DEL PUNTO 1 DEL PROTOCOLLO GENERALE ANNESSO ALLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA FIRMATA IL 14 NOVEMBRE 1957

[2]In applicazione dell'art.5 del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia firmato il 14 novembre 1957, le Parti contraenti hanno convenute le disposizioni seguenti:

[3]Articolo 1 Le disposizioni della Convenzione per la sicurezza sociale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 14 novembre 1957 e le disposizioni dell'Accordo amministrativo per l'applicazione della Convenzione si applicano sia ai lavoratori italiani che jugoslavi e ai loro superstiti per quanto concerne i diritti derivanti da periodi di assicurazioni sociali compiuti prima del 5 ottobre 1956 nei territori considerati nel punto 1 del predetto Protocollo generale.

Testo vigente dal 4 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;307~accordo-art1 · fonte su Normattiva