Art. 6 (Trattato)
Le due Parti confermano la loro volonta' di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione economica con l'obiettivo, in particolare, del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due Paesi. A questo fine, esse hanno simultaneamente stipulato un Accordo sullo sviluppo della cooperazione economica.
Testo vigente dal 21 marzo 1977
