Le due Parti confermano la loro volonta' di sviluppare ulteriormente la loro cooperazione economica con l'obiettivo, in particolare, del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due Paesi. A questo fine, esse hanno simultaneamente stipulato un Accordo sullo sviluppo della cooperazione economica.

Testo vigente dal 21 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73~trattato-art6 · fonte su Normattiva