Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1988 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il decreto-legge 9 gennaio 1988, n. 7, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per il secondo semestre del 1987 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, e' convertito in legge con la seguente modificazione: Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente: "Art. 2- bis. - 1. L'ENEA, entro i limiti fissati dagli organici vigenti, e' autorizzato ad assumere undici unita' lavorative dipendenti dalla Combustibili Nucleari SpA gia' operante presso il centro ENEA di Rotondella. All'onere relativo, stimato in 400 milioni di lire annui, si fa fronte con le ordinarie disponibilita' di bilancio dell'ente". Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 luglio 1987, n. 275, 7 settembre 1987, n. 372, e 7 novembre 1987, n. 461. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1988 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1988-03-11;73~art1 · fonte del testo