Art. 8 (Trattato)
Alte Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di societa' miste anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, cosi' come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
