[1]PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI
[2]1. Un professore, un insegnante o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
Testo vigente dal 23 giugno 2009
