[1]ALLEGATO
[2]Accordo Tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalita' II Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "Parti", CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi penalmente perseguibili connessi alla criminalita' in ogni settore colpiscono entrambi gli Stati, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' il benessere e l'integrita' fisica dei propri cittadini; INTENDENDO contribuire attivamente alla lotta contro la criminalita' in tutte le sue manifestazioni; RICHIAMANDO i principi contenuti nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, cosi' come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000, e Protocolli annessi, nonche' la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato del 14 dicembre 1990; FACENDO SEGUITO ai principi contenuti nell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa concernente la lotta contro la criminalita' organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmato a Mosca l'11 settembre 1993; CONSIDERATO l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione e di esportazione ed in materia di lotta al riciclaggio, firmato a Roma il 29 luglio 1996; NEL RISPETTO reciproco dei principi di sovranita' ed uguaglianza e al fine di sviluppare e consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Stati,
[3]CONVENGONO
[4]Articolo 1
[5]In conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con il presente Accordo le Parti si impegnano a cooperare nel campo della lotta alla criminalita'. Le Parti stabiliscono che gli Organi competenti all'applicazione del presente Accordo sono: per la Repubblica Italiana: - il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
[6]per la Federazione Russa: - il Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa; - il Ministero della Giustizia della Federazione Russa; - il Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa; - il Comitato Statale per le Dogane della Federazione Russa; - il Comitato Statale per il controllo del traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope della Federazione Russa; - il Comitato per il monitoraggio finanziario della Federazione Russa.
[7]Le Parti si impegnano a comunicare ogni variazione, relativa alla denominazione dei citati Organi competenti, tramite i canali diplomatici.
[8]Al fine della realizzazione di quanto disposto dal presente Accordo, gli Organi competenti delle Parti potranno firmare Protocolli, creare Gruppi di lavoro comuni, organizzare incontri di esperti e di specialisti e realizzare iniziative concordate.
Testo vigente dal 23 giugno 2009
