Gli organi competenti collaborano nella prevenzione, nella individuazione, risoluzione e repressione dei reati, soprattutto di quelli in forma organizzata, in particolare nei settori di seguito indicati:
- a)criminalita' organizzata;
- b)terrorismo in tutte le sue manifestazioni, con riferimento anche alle fonti di finanziamento;
- c)traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;
- d)contrabbando;
- e)traffico illecito di opere culturali e storiche;
- f)traffico illecito di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo;
- g)riciclaggio di denaro di illecita provenienza;
- h)falsificazione di documenti, di marchi e brevetti industriali;
- i)falso monetario, di valori, di carte di credito, di titoli e di altri mezzi di pagamento;
- j)reati legati all'immigrazione clandestina;
- k)reati nel settore finanziario, assicurativo e fiscale;
- l)reati nel settore dell'informatica, compresi quelli commessi mediante l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione;
- m)tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, in particolare nel caso di induzione alla prostituzione e alla pornografia;
- n)furto e contrabbando di mezzi di trasporto. Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.
Testo vigente dal 23 giugno 2009
