Gli Organi competenti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione qualora ritengano che queste possano compromettere la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico e l'interesse dello Stato. In tal caso, l'Organo competente che respinge completamente o parzialmente la richiesta di collaborazione deve comunicare tempestivamente per iscritto all'Organo competente dell'altra Parte i motivi del diniego.
Testo vigente dal 23 giugno 2009
