Qualora, a causa dell'aumento del costo della vita o della variazione del livello salari, le prestazioni sono modificate secondo una determinata percentuale o importo, tale percentuale o importo dovranno essere applicati direttamente alle prestazioni stabilite in conformita' alle disposizioni dell'art. 17, senza che sia necessario procedere ad un nuovo calcolo in base alle disposizioni del suddetto articolo.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art21 · fonte su Normattiva