Le variazioni dell'importo delle prestazioni intervenute in una parte contraente in relazione all'aumento del costo della vita, alle variazioni del livello delle retribuzioni o ad altre cause di adeguamento comportarno che l'altra parte ricalcoli l'integrazione attribuita ai sensi dell'articolo 20 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
