La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi o delle altre prestazioni in natura di grande importanza previste nell'accordo amministrativo di cui all'articolo 46 della presente Convenzione, e' subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, all'autorizzazione dell'Istituzione competente.
Testo vigente dal 15 luglio 1982
