I trasferimenti di somme risultanti dall'applicazione della presente Convenzione sono effettuati in conformita' alle procedure previste dalla legislazione in vigore in tale materia, in ciascuno degli Stati contraenti al momento del trasferimento.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art37 · fonte su Normattiva