1. Gli Istituti di uno Stato contraente che, secondo la presente Convenzione, debbano effettuare dei versamenti a favore di aventi diritto che risiedano o soggiornino nel territorio dell'altro Stato contraente, possono effettuarli con effetto liberatorio nella valuta del primo Stato contraente; i pagamenti da effettuare a favore di Istituti che si trovino nel territorio dell'altro Stato contraente debbono essere effettuati nella valuta di questo Stato contraente. 2. Il trasferimento delle somme necessarie per l'attuazione della presente Convenzione deve avvenire secondo gli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati, al momento del trasferimento.
Testo vigente dal 15 febbraio 1983
