1. Qualora, ai sensi del presente Accordo, l'istituzione di una Parte Contraente sia debitrice di somme destinate al rimborso delle spese sostenute dall'istituzione di una'altra Parte Contraente, il debito sara' espresso nella valuta della seconda Parte. La prima istituzione salda validamente il suo debito in detta valuta, a meno che le Parti Contraenti in causa non convengano altre modalita'. 2. I trasferimento di somme risultanti dall'applicazione del presente Accordo sono effettuati in caso di bisogno, in conformita' agli accordi in vigore in detta materia, al momento del trasferimento, tra le Parti Contraenti. In mancanza, accordi specifici dovranno essere restipulati tra le Parti interessate.

Testo vigente dal 11 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-25;335~accordo-art7 · fonte su Normattiva