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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 gennaio 1935-XIII, n. 24, concernente variazioni allo Stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, e sono convalidati i decreti Reali 31 dicembre 1934-XIII, n. 2104, e 17 gennaio 1935-XIII, nn. 16 e 21, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio medesimo.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 8 aprile 1935 - Anno XIII

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]Mussolini - Di Revel.

[12]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 3 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-04-08;738~art1 · fonte del testo