[1]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente la modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni, con le seguenti modificazioni:

[2]Il 1° comma dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:

[3]«Un quinto dei posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale di gruppo A del predetto ruolo amministrativo centrale del Ministero, potra' essere conferito mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare, senza limiti di eta', gli impiegati di ruolo di gruppo B e C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e gli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo medesimo».

[4]Il primo comma dell'art. 10 e' sostituito dal seguente:

[5]«I posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale del ruolo degli aiutanti e coadiutori (gruppo B) e di quello degli assistenti (gruppo C) del Real Corpo delle miniere potranno essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potra' partecipare - senza limiti di eta' - il personale di ruolo di gruppo C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e il personale avventizio, giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo, purche' alla data del bando di concorso sia in servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai rispettivi gruppi».

[6]Alla tabella I, ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, allegata al decreto-legge, sono soppresse le parole: «Ruolo d'ordine».

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 2 giugno 1939-XVII

[9]VITTORIO EMANUELE

[10]MUSSOLINI

[11]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo vigente dal 5 giugno 1939

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