Art. 73-bis
Nei ruoli da istituire ai sensi dell'art. 41-bis sara' inquadrato il personale in pianta stabile dei ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali che siano in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa». Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli impiegati che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente. Detti impiegati saranno inquadrati secondo le norme che verranno stabilite ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 41-bis. All'inquadramento nei ruoli consiliari si fara' luogo, In base a motivato giudizio, sulla capacita' e l'idoneita' politica di ciascun impiegato, giudizio che sara' espresso dal Consiglio generale con deliberazione da sottoporsi all'approvazione del Ministero delle corporazioni. L'inquadramento stesso dovra' essere effettuato per il gruppo e il grado corrispondenti al titolo di studio posseduto da ogni singolo impiegato ed alle funzioni da ciascuno effettivamente esercitate, osservate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 14 aprile 1934, n. 561, ed escluso comunque il conferimento di posizione gerarchica piu' favorevole di quella attuale. Gli impiegati che all'atto dell'inquadramento ottengano un trattamento economico complessivo a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo ed indennita' temporanea mensile (caro viveri) o aggiunta di famiglia, inferiore a quello di cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonche' per assegni ad personam, conserveranno la differenza quale assegno personale da assorbirsi in occasione di eventuali aumenti, in misura di 1/3 dell'assegno per ogni aumento, od in ragione dell'intero importo dell'aumento se questo sia inferiore ad 1/3 dell'assegno; l'assegno personale sara' considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte cime deriva da differenza di stipendio. I posti disponibili dopo l'inquadramento saranno conferiti al personale non di ruolo con anzianita' non posteriore al 1° gennaio 1932, che attualmente presti servizio negli Uffici provinciali dell'economia, previo apposito concorso per titoli e successivamente al personale non di ruolo assunto posteriormente alla data predetta e non oltre il 1° gennaio 1935, con le modalita' e alle condizioni stabilite dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733. ((Gli avventizi i quali all'entrata in vigore del presente decreto-legge avranno esercitato per almeno un quadriennio funzioni direttive presso i Consigli o mansioni di concetto presso il Ministero delle corporazioni, potranno ottenere la nomina ai posti vacanti nei gradi iniziali dei ruoli istituiti ai sensi dell'art. 72, con le modalita' stabilite dal R. decreto 18 dicembre 1930-IX, n. 1733, purche' siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai posti del gruppo al quale aspirano)). Lo stesso Consiglio generale con deliberazione da approvarsi dal Ministero delle corporazioni, d'intesa con quello delle finanze determinera' anche il trattamento spettante per ogni titolo al personale in pianta stabile che, in seguito al giudizio sfavorevole sulla sua capacita' o perche' politicamente non idoneo venisse eliminato In occasione dell'inquadramento. In attesa dell'inquadramento e della sistemazione nei ruoli organici sia di Stato che consiliari, resta sospeso ogni provvedimento relativo ad assunzioni in pianta di personale ed a promozioni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti