All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 941.360.000, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1978 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Testo vigente dal 29 marzo 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-03-24;74~art4 · fonte su Normattiva